
Allegato =B= al rep. n. 13649/8008
STATUTO
FONDAZIONE PROGETTO PER LA VITA
TITOLO I
Art. 1
Denominazione
E’ costituita la Fondazione denominata:
“Fondazione Progetto Per La Vita”.
A decorrere dall’avvenuta iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (in seguito “RUNTS”), sarà inserito nella denominazione sociale l’acronimo “ETS” o l’indicazione di “Ente del Terzo Settore”. Dal momento dell’iscrizione nel RUNTS la denominazione dell’Ente diventerà quindi
“Fondazione Progetto Per La Vita ETS”
oppure “Fondazione Progetto Per La Vita Ente del Terzo Settore”.
La Fondazione dovrà, da quel momento, utilizzare l’indicazione di “Ente del Terzo Settore” o l’acronimo “ETS” negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
Art. 2
Sede
La Fondazione ha sede principale in Carpi (MO), Via Peruzzi n. 22. La Fondazione potrà istituire sedi secondarie con deliberazione espressa del Consiglio di Amministrazione, comunque nel territorio della Regione Emilia Romagna.
Art. 3
Attività e finalità
La Fondazione è un’istituzione di diritto privato.
Essa persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l’esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale di cui all’art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore, d’ora in poi “CTS”) ed, in particolare:
- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all’art. 5 CTS;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell’art. 5 CTS;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonchè dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all’art. 5 CTS, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Lo scopo della Fondazione è quello di prendersi cura delle persone portatrici di disabilità fisiche e/o psichiche che vedono limitate o ristrette le proprie capacità funzionali e di partecipazione sociale, attivando tutte le risorse e le dinamiche funzionali della comunità (a titolo esemplificativo: le stesse persone in difficoltà, la rete amicale, parentale, la rete dei servizi territoriali ecc. ecc.).
La Fondazione, in particolare, si propone di promuovere, orientare, sostenere e sviluppare progetti e servizi a favore di disabili fisici, relazionali e intellettivi anche con rilevanti bisogni assistenziali o in condizioni di non autosufficienza, privi del nucleo famigliare o per i quali la permanenza nel nucleo famigliare sia temporaneamente o permanentemente impossibile o che intendano attivare esperienze di vita indipendente.
La Fondazione si propone inoltre di accompagnare le famiglie delle persone con disabilità nel percorso di preparazione del futuro di tali persone favorendone, per quanto possibile, lo sviluppo di potenzialità e autonomie.
In particolare per il raggiungimento delle sue finalità, la Fondazione potrà:
- a) realizzare soluzioni abitative e progetti innovativi rivolti ai disabili che valorizzino l’idea di domiciliarità e per quanto possibile la vita indipendente, anche attraverso l’acquisizione di beni mobili e immobili;
- b) promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, i relativi addetti e il pubblico;
- c) fornire tutte le consulenze atte all’attuazione piena dei diritti delle persone disabili e al supporto delle loro famiglie;
- d) garantire la tutela del disabile e del suo benessere anche attraverso un’azione di monitoraggio della qualità della vita nell’ambiente residenziale nel quale vive la persona, specialmente quando rimane priva del nucleo famigliare.
La Fondazione può svolgere, ai sensi dell’art. 6 CTS, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice, dalle disposizioni attuative dello stesso, con le modalità operative deliberate dal proprio Consiglio di Amministrazione.
La Fondazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all’art. 7, comma 2, del CTS e dei successivi decreti attuativi dello stesso.
La Fondazione per il perseguimento dei propri scopi può collaborare con enti pubblici e privati ed aderire ad organismi internazionali, nazionali e locali aventi analoghe finalità.
TITOLO II
Art. 4
Patrimonio e mezzi d’esercizio
Il patrimonio della Fondazione è costituito dal fondo di dotazione iniziale, apportato in sede di costituzione della Fondazione stessa, e da ogni altro incremento successivo.
Il fondo di dotazione iniziale è intangibile ed è costituito dai conferimenti effettuati dai fondatori ed è descritto nell’atto di costituzione della Fondazione.
In particolare, qualsiasi apporto o versamento che sia effettuato a favore delle Fondazione non è ripetibile in alcun caso, nemmeno in caso di scioglimento della Fondazione, né in caso di morte o di estinzione del soggetto che abbia effettuato l’apporto o il versamento a favore della Fondazione.
Il patrimonio della Fondazione potrà essere inoltre incrementato e/o alimentato dai beni mobili e immobili che potranno essere acquisiti da eredità, legati, donazioni e da eventuali avanzi di gestione appositamente destinati dal Consiglio d’Amministrazione.
La Fondazione persegue i propri scopi mediante l’utilizzo di:
– rendite, redditi e proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
– donazioni o disposizioni testamentarie espressamente destinate a tale scopo;
– eventuali contributi destinati dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici;
– contributi in qualsiasi forma concessi;
– ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.
Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di non accettare eredità, legati o donazioni qualora siano gravati da oneri o condizioni che vengano ritenuti dal Consiglio medesimo non accettabili in relazione al loro impegno economico derivante o alle loro modalità di adempimento o avveramento.
Il Consiglio di Amministrazione provvederà all’investimento del denaro che perverrà alla Fondazione nel modo che riterrà più sicuro e redditizio.
Art. 5
Esercizio annuale e bilancio
L’esercizio annuale ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
Entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio consuntivo.
La Fondazione tiene le scritture contabili prescritte dalla normativa applicabile.
E’ fatto obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali ed a quelle ad esse strettamente connesse.
Art. 6
Destinazione degli utili
e divieto di distribuzione
E’ fatto obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
E’ vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a Fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri membri degli Organi della Fondazione, e ciò anche in ogni ipotesi di scioglimento di qualsiasi rapporto individuale intercorso tra la Fondazione e qualsiasi altro soggetto.
TITOLO III
Art. 7
Membri della Fondazione
I membri della Fondazione si dividono in:
– Fondatori;
– Partecipanti.
Sono Fondatori tutte le persone fisiche o giuridiche o enti non riconosciuti risultanti dall’atto costitutivo della Fondazione.
Sono Partecipanti tutte le persone fisiche o giuridiche o enti non riconosciuti che, successivamente all’atto costitutivo, verranno riconosciute tali.
Per essere riconosciuti Partecipanti occorre presentare domanda scritta al Consiglio d’Indirizzo che delibera (in virtù delle richieste presentate e nei termini di cui al comma seguente) l’ammissione dei Partecipanti con il voto favorevole di almeno i quattro quinti dei componenti.
La delibera di ammissione o di negazione deve essere comunicata al richiedente entro 60 giorni dalla richiesta, senza necessità di motivazione alcuna.
La Fondazione attraverso il Consiglio di Amministrazione può adottare un apposito regolamento sulle ammissioni.
Art. 8
Organi della Fondazione
Sono Organi della Fondazione:
– il Consiglio d’Indirizzo;
– il Consiglio di Amministrazione;
– il Presidente e il Vice Presidente;
– l’Organo di Controllo.
Art. 9
Consiglio d’Indirizzo
I Fondatori e i Partecipanti costituiscono il Consiglio d’Indirizzo.
Ogni membro del Consiglio d’Indirizzo, diverso dalle persone fisiche, nomina, secondo le proprie norme interne, la persona fisica per rappresentarlo con pieni poteri nel Consiglio di Indirizzo.
Le persone fisiche facenti parte del Consiglio d’Indirizzo, qualora raggiungano il numero di almeno dieci, possono indicare un loro rappresentante all’interno del Consiglio di Amministrazione.
Ogni variazione del rappresentante nel Consiglio di Indirizzo deve essere comunicata nel minor tempo possibile.
Al Consiglio d’Indirizzo compete:
1) la nomina e la revoca dei membri del Consiglio di Amministrazione, nei limiti di cui all’art. 11, dopo averne fissato il numero dei componenti entro il limite previsto dall’art. 10 del presente Statuto;
2) la nomina e la revoca dell’Organo di Controllo;
3) il riconoscimento della qualifica di Partecipante;
4) l’eventuale esclusione di Fondatori e Partecipanti;
5) proporre le linee generali dell’attività della Fondazione e i relativi obiettivi e programmi, nell’ambito delle finalità e delle attività di cui all’art. 3;
6) proporre la costituzione di commissioni di lavoro;
7) esprimere annualmente un parere sull’andamento gestionale della Fondazione o formulare osservazioni da sottoporre al Consiglio di Amministrazione della Fondazione.
La persona fisica o giuridica o l’Ente non riconosciuto ammesso a far parte del Consiglio d’Indirizzo, potrà partecipare alla nomina e alla revoca dei membri del Consiglio di Amministrazione solo decorso almeno un anno dalla sua ammissione a far parte del Consiglio d’Indirizzo.
A cura del Presidente della Fondazione e sotto la sua responsabilità viene tenuto un libro attestante i Fondatori e i Partecipanti in essere, nonché un libro verbali riportante le delibere assunte di volta in volta dal Consiglio d’Indirizzo.
Il Consiglio d’Indirizzo è convocato, almeno una volta all’anno, dal Presidente della Fondazione, anche se uscente, e ogni qualvolta lo ritenga opportuno, ovvero quando ne venga fatta richiesta da almeno la metà dei componenti del Consiglio d’indirizzo.
Il Consiglio d’Indirizzo è convocato in forma scritta.
La convocazione deve essere inviata almeno otto giorni prima di quello previsto per la riunione, mediante avviso contenente l’ordine del giorno, la data, l’ora ed il luogo, da comunicarsi a ciascun componente per posta o per via telematica e deve essere pubblicata presso la sede legale mediante affissione in luogo visibile.
Il Consiglio d’Indirizzo è validamente costituito quando sia presente la maggioranza assoluta degli aventi diritto e le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri presenti, fatta eccezione per la deliberazione relativa all’ammissione ed esclusione dei Partecipanti, che dovrà essere assunta con la maggioranza qualificata di almeno quattro quinti degli aventi diritto.
Qualora un membro non possa partecipare al Consiglio d’Indirizzo può delegare esclusivamente un altro componente dello stesso. Un componente del Consiglio d’indirizzo non può essere portatore di più di una delega.
I membri del Consiglio d’Indirizzo possono rinunciare al diritto di partecipare al Consiglio d’Indirizzo e a tutti i diritti connessi, mediante comunicazione scritta da inviare al Presidente della Fondazione stessa.
I Fondatori ed i Partecipanti possono essere esclusi dalla Fondazione in caso di gravissima violazione degli obblighi previsti dal presente Statuto o per comportamenti che abbiamo causato ingenti danni alla Fondazione; in tali casi la esclusione deve essere deliberata dal Consiglio d’Indirizzo a maggioranza dei quattro quinti degli aventi diritto, tra i quali non si considera il membro da escludere, previa contestazione degli addebiti ed eventuale acquisizione delle giustificazioni.
II diritto di partecipare al Consiglio d’Indirizzo non è trasmissibile né in caso di morte, né per atto tra vivi.
Al Consiglio d’Indirizzo possono essere invitate persone esterne interessate agli argomenti trattati o in grado di dare un contributo sugli stessi. Gli invitati hanno diritto di intervento, ma non di voto.
Art. 10
Consiglio di Amministrazione
Nomina dei Consiglieri
Il Consiglio d’Amministrazione è composto da un numero di Consiglieri determinato dal Consiglio d’Indirizzo da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 11 (undici) Consiglieri, compresi il Presidente e il Vice-Presidente.
Un Consigliere viene nominato dall’Unione dei Comuni Terre d’Argine o, in caso di suo scioglimento, dai Comuni partecipanti alla Fondazione; tutti gli altri Consiglieri vengono nominati dal Consiglio d’Indirizzo.
Art. 11
Consiglio di Amministrazione
Durata – Decadenza
Il Consiglio di Amministrazione dura in carica quattro anni, fino alla nomina dei nuovi Consiglieri di amministrazione a seguito dell’approvazione del bilancio d’esercizio relativo al quarto anno del quadriennio dalla nomina del Consiglio stesso.
Tutti i Consiglieri sono rieleggibili.
Qualora durante il mandato venissero a mancare uno o più Consiglieri il Consiglio d’indirizzo e l’Unione delle Terre d’Argine, ciascuno per quanto di propria competenza, nomina i sostituti che restano in carica fino alla scadenza naturale dell’intero Consiglio.
Qualora venisse meno la maggioranza o la totalità dei membri, l’intero Consiglio di Amministrazione si intende decaduto e si procede alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.
I singoli Consiglieri decadono qualora, senza giustificato motivo, non partecipino a tre riunioni consecutive, ovvero ad un numero di riunioni pari alla metà più una delle riunioni che si svolgono nel corso del medesimo anno solare.
Art. 12
Consiglio di Amministrazione
Poteri
Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri necessari per l’amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.
In particolare:
– approva entro il 31 ottobre di ogni anno il bilancio preventivo dell’esercizio successivo ed entro il 30 aprile di ogni anno il bilancio consuntivo dell’anno precedente;
– delibera l’accettazione di contributi, eredità, legati e donazioni, nonché gli acquisti e le alienazioni dei beni mobili ed immobili;
– delibera gli incrementi del patrimonio;
– dispone il più sicuro e conveniente impiego del patrimonio in altri valori mobiliari, ovvero in beni immobili;
– delibera su eventuali accordi di collaborazione tra la Fondazione ed altri Enti o persone fisiche;
– provvede alla nomina del Presidente e del Vice-Presidente;
– provvede all’assunzione e al licenziamento dell’eventuale personale e ne determina il trattamento giuridico ed economico rispettando i limiti comma 6 art. 10 Dlgs 460/97;
– provvede all’istituzione ed all’ordinamento degli uffici della Fondazione;
– delibera i poteri ed i compiti che ritiene di conferire al Presidente in aggiunta a quelli a lui già spettanti per Statuto;
– delibera l’adozione di eventuali regolamenti, ritenuti opportuni per disciplinare l’organizzazione e l’attività della Fondazione;
– ha la facoltà di costituire commissioni apposite che funzionino da organismi consultivi per le attività della Fondazione, stabilendone i compiti, durata, eventuali compensi a favore dei membri o anche solo ad uno o ad alcuni di essi;
– delibera, le modifiche dello Statuto;
– delibera lo scioglimento e liquidazione della Fondazione, a norma di quanto previsto dal successivo art. 17.
I componenti del Consiglio di Amministrazione hanno diritto solo al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate in relazione all’esercizio delle funzioni attribuite. In ogni caso, non consegue per tali membri alcun compenso per le funzioni svolte.
Art. 13
Consiglio di Amministrazione
Funzionamento
Il Consiglio d’Amministrazione si riunisce almeno quattro volte l’anno e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, ovvero su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.
E’ presieduto dal Presidente della Fondazione e, in sua assenza dal Vice Presidente o, in assenza di quest’ultimo, dal consigliere più anziano d’età, e delibera, con la presenza della maggioranza dei membri aventi diritto, a maggioranza dei membri intervenuti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
La convocazione è effettuata con avviso scritto e deve riportare l’indicazione del giorno, del luogo ed ora dell’adunanza, nonché dell’ordine del giorno e deve essere recapitata ai Consiglieri (anche per via telematica) almeno tre giorni prima della riunione.
Il Consiglio di Amministrazione è comunque validamente costituito, anche in assenza delle predette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i Consiglieri e i membri dell’Organo di Controllo.
Per adottare le modifiche statutarie, da sottoporre all’approvazione della autorità di vigilanza, occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti dei componenti il Consiglio di Amministrazione.
Le delibere devono essere prese con voto palese.
Il Presidente cura la redazione dei verbali del Consiglio di Amministrazione da trascrivere su apposito libro, nominando eventualmente un segretario anche esterno alla Fondazione.
Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi anche con gli interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Consiglieri. In tal caso, è necessario che:
– sia consentito al Presidente dell’adunanza di accertare inequivocabilmente l’identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell’adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
– sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell’adunanza;
– sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’Ordine del Giorno;
– ove non si tratti di adunanza in forma totalitaria, vengano indicati nell’avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Fondazione, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il Presidente dell’adunanza e il soggetto verbalizzante.
Art. 14
Il Presidente
Il Presidente, nominato dal Consiglio d’Amministrazione, ha il compito di presiedere il Consiglio stesso e il Consiglio d’Indirizzo.
Al Presidente è attribuita la rappresentanza della Fondazione di fronte terzi e in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch’esso nominato dal Consiglio d’Amministrazione.
Il Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio d’Amministrazione e, in caso d’urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell’adunanza immediatamente successiva.
Art. 15
Organo di Controllo
La Fondazione si dota di un Organo di Controllo monocratico, nominato dal Consiglio d’Indirizzo tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma 2, del Codice Civile. Ad esso si applica l’art. 2399 del Codice civile relativo alle causae di ineleggibilità e decadenza dello stesso.
L’Organo di Controllo:
– vigila sull’osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
– vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul concreto funzionamento della Fondazione;
– esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
– attesta che il bilancio sociale, ove predisposto, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’articolo 14 CTS. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall’organo di controllo.
L’Organo di Controllo ha diritto di accesso alla documentazione della Fondazione rilevante ai fini dell’espletamento del proprio mandato. I componenti dell’Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
L’Organo di Controllo può esercitare inoltre, al ricorrere dei requisiti previsti dall’art. 31 del CTS, la revisione legale dei conti.
Art. 16
Libri della Fondazione
Oltre alla tenuta degli altri libri prescritti dalla normativa applicabile, la Fondazione tiene:
– il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Indirizzo;
– il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
– il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di Controllo.
Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione stesso e può essere esaminato da ciascun consigliere e da ciascun membro dell’Organo di Controllo.
TITOLO IV
Art. 17
Durata ed estinzione/scioglimento
La Fondazione non ha durata determinata.
Il Consiglio d’Amministrazione, con la maggioranza dei tre quarti, può deliberare lo scioglimento della Fondazione, qualora ritenga esauriti o irraggiungibili gli scopi statutari.
In ogni caso di estinzione o di scioglimento della Fondazione, il suo patrimonio è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’art. 45 CTS, comma 1, e fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo settore, secondo quanto deciso dal Consiglio di Amministrazione.
Art. 18
Clausola di rinvio
Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del Codice del Terzo Settore, del Codice Civile e le norme tempo per tempo vigenti in materia.
F.to SALTINI SERGIO
F.to CARLO CAMOCARDI NOTAIO – SIGILLO.
