La Fondazione Progetto per la Vita è un’istituzione di diritto privato senza fini di lucro.
Lo scopo della Fondazione è quello di prendersi cura delle persone portatrici di disabilità fisiche e/o psichiche che vedono limitate o ristrette le proprie capacità funzionali e di partecipazione sociale, attivando tutte le risorse e le dinamiche funzionali della comunità (a titolo esemplificativo: le stesse persone in difficoltà, la rete amicale, parentale, la rete dei servizi territoriali ecc. ecc.).
La Fondazione, in particolare, si propone di promuovere, orientare, sostenere e sviluppare progetti e servizi a favore di disabili fisici, relazionali e intellettivi anche con rilevanti bisogni assistenziali o in condizioni di non autosufficienza, privi del nucleo famigliare o per i quali la permanenza nel nucleo famigliare sia temporaneamente o permanentemente impossibile o che intendano attivare esperienze di vita indipendente.
La Fondazione si propone inoltre di accompagnare le famiglie delle persone con disabilità nel percorso di preparazione del futuro di tali persone favorendone, per quanto possibile, lo sviluppo di potenzialità e autonomie.
Per il raggiungimento dei suoi scopi, la Fondazione potrà:
a) realizzare soluzioni abitative e progetti innovativi rivolti ai disabili che valorizzino l’idea di domiciliarità e per quanto possibile la vita indipendente, anche attraverso l’acquisizione di beni mobili e immobili;
b) promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, i relativi addetti e il pubblico;
c) fornire tutte le consulenze atte all’attuazione piena dei diritti delle persone disabili e al supporto delle loro famiglie;
d) garantire la tutela del disabile e del suo benessere anche attraverso un’azione di monitoraggio della qualità della vita nell’ambiente residenziale nel quale vive la persona, specialmente quando rimane priva del nucleo famigliare.
La Fondazione ha il divieto di svolgere attività diverse da quelle previste all’art 10 comma 1 del dgls 460/97 ad eccezione da quelle a esse direttamente connesse o accessorie per natura ai sensi dell’art.1S0 del d.lgs 460/1997.
La Fondazione per il perseguimento dei propri scopi può collaborare con enti pubblici e privati ed aderire ad organismi internazionali, nazionali e locali aventi analoghe finalità.