FONDAZIONE PROGETTO PER LA VITA

TITOLO I

Art. 1 – Costituzione

E’ costituita la Fondazione denominata: “Fondazione Progetto Per La Vita“.
La Fondazione ha come scopo l’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, in particolare nel settore assistenza sociale e socio-sanitaria. Ai sensi dell’art. 10, lett. I) del D.lgs 460/97, la Fondazione nella propria denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, una volta ottenuta la iscrizione nella anagrafe di cui all’art. 11 d.lgs 460/1997, riporterà la locuzione “Organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o l’acronimo “Onlus”.

Art. 2 – Sede

La Fondazione ha sede principale in Carpi (MO). La Fondazione potrà istituire sedi secondarie con deliberazione espressa del Consiglio di Amministrazione, comunque nel territorio della Regione Emilia Romagna.

Art. 3 – Scopi e attività

La Fondazione è un’istituzione di diritto privato senza fini di lucro. Lo scopo della Fondazione è quello di prendersi cura delle persone portatrici di disabilità fisiche e/o psichiche che vedono limitate o ristrette le proprie capacità funzionali e di partecipazione sociale, attivando tutte le risorse e le dinamiche funzionali della comunità (a titolo esemplificativo: le stesse persone in difficoltà, la rete amicale, parentale, la rete dei servizi territoriali ecc. ecc.).
La Fondazione, in particolare, si propone di promuovere, orientare, sostenere e sviluppare progetti e servizi a favore di disabili fisici, relazionali e intellettivi anche con rilevanti bisogni assistenziali o in condizioni di non autosufficienza, privi del nucleo famigliare o per i quali la permanenza nel nucleo famigliare sia temporaneamente o permanentemente impossibile o che intendano attivare esperienze di vita indipendente.
La Fondazione si propone inoltre di accompagnare le famiglie delle persone con disabilità nel percorso di preparazione del futuro di tali persone favorendone, per quanto possibile, lo sviluppo di potenzialità e autonomie.

In particolare per il raggiungimento dei suoi scopi, la Fondazione potrà tra l’altro:

a) realizzare soluzioni abitative e progetti innovativi rivolti ai disabili che valorizzino l’idea di domiciliarità e per quanto possibile la vita indipendente, anche attraverso l’acquisizione di beni mobili e immobili;

b) promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, i relativi addetti e il pubblico;

c) fornire tutte le consulenze atte all’attuazione piena dei diritti delle persone disabili e al supporto delle loro famiglie;

d) garantire la tutela del disabile e del suo benessere anche attraverso un’azione di monitoraggio della qualità della vita nell’ambiente residenziale nel quale vive la persona, specialmente quando rimane priva del nucleo famigliare.

La Fondazione ha il divieto di svolgere attività diverse da quelle previste all’art 10 comma 1 del dgls 460/97 ad eccezione da quelle a esse direttamente connesse o accessorie per natura ai sensi dell’art. 10 del d.lgs 460/1997. La Fondazione per il perseguimento dei propri scopi può collaborare con enti pubblici e privati ed aderire ad organismi internazionali, nazionali e locali aventi analoghe finalità.

TITOLO II
Art. 4 – Patrimonio e mezzi d’esercizio

Il patrimonio della Fondazione è costituito dal fondo di dotazione iniziale e da ogni altro incremento successivo.
Il fondo di dotazione iniziale è intangibile ed è costituito dai conferimenti effettuati dai fondatori ed è descritto nell’atto di costituzione della Fondazione del quale il presente Statuto è parte integrante ed essenziale.
Il patrimonio della Fondazione potrà essere inoltre incrementato e/o alimentato dai beni mobili e immobili che potranno essere acquisiti da eredità, legati, donazioni e da eventuali avanzi di gestione appositamente destinati dal Consiglio d’Amministrazione.

La Fondazione persegue i propri scopi mediante l’utilizzo di:

  • rendite, redditi e proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
  • donazioni o disposizioni testamentarie espressamente destinate a tale scopo;
  • eventuali contributi destinati dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici;
  • contributi in qualsiasi forma concessi;
  • ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Tutte le risorse della Fondazione saranno impiegate per il perseguimento degli scopi e per il funzionamento della Fondazione stessa.
Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di non accettare eredità, legati o donazioni qualora siano gravati da oneri o condizioni che vengano ritenuti dal Consiglio medesimo non accettabili in relazione al loro impegno economico derivante o alle loro modalità di adempimento o avveramento.
Il Consiglio di Amministrazione provvederà all’investimento del denaro che perverrà alla Fondazione nel modo che riterrà più sicuro e redditizio.

Art. 5 – Esercizio annuale e bilancio

L’esercizio annuale ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
Entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio consuntivo.
E’ fatto obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali ed a quelle ad esse strettamente connesse.

Art. 6 – Destinazione degli utili e modalità di erogazione delle rendite

La Fondazione osserva il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

TITOLO III
Art. 7 – Membri della fondazione

I membri della fondazione si dividono in :

  • Fondatori
  • Partecipanti

Sono Fondatori tutte le persone fisiche o giuridiche o enti non riconosciuti risultanti dall’atto costitutivo della Fondazione.
Sono Partecipanti tutte le persone fisiche o giuridiche o enti non riconosciuti che, successivamente all’atto costitutivo, verranno riconosciute tali.
Per essere riconosciuti Partecipanti occorre presentare domanda scritta al Consiglio d’Indirizzo che delibera (in virtù delle richieste presentate e nei termini di cui al comma seguente) l’ammissione dei Partecipanti con il voto favorevole di almeno i quattro quinti dei componenti.
La delibera di ammissione o di negazione deve essere comunicata al richiedente entro 60 giorni dalla richiesta, senza necessità di motivazione alcuna.

Art. 8 – Organi della Fondazione

Sono Organi della Fondazione:

  • il Consiglio d’indirizzo
  • il Consiglio di Amministrazione;
  • il Presidente e il Vice Presidente;
  • il Revisore dei Conti.

Art. 9 – Consiglio d’Indirizzo

I Fondatori e i Partecipanti costituiscono il Consiglio d’indirizzo, che ha funzioni di stimolo e consultive.
Ogni membro del Consiglio d’Indirizzo, diverso dalle persone fisiche, nomina, secondo le proprie norme interne, la persona fisica per rappresentarlo con pieni poteri nel Consiglio di Indirizzo.
Ogni variazione del rappresentante nel Consiglio di Indirizzo deve essere comunicata nel minor tempo possibile.

Al Consiglio d’indirizzo compete:

  1. la nomina e la revoca dei membri del Consiglio di Amministrazione, nei limiti di cui all’art. 11, dopo averne fissato il numero dei componenti entro il limite previsto dall’art. 10 del presente Statuto;
  2. la nomina e la revoca del Revisore dei conti;
  3. il riconoscimento della qualifica di Partecipante;
  4. l’eventuale esclusione di Fondatori e Partecipanti;
  5. proporre le linee generali dell’attività della Fondazione e i relativi obiettivi e programmi, nell’ambito degli scopi e delle attività di cui all’art.3;
  6. annualmente esprime un parere sull’andamento gestionale della Fondazione.

La persona fisica o giuridica o l’ente non riconosciuto ammesso a far parte del Consiglio d’indirizzo, potrà partecipare alla nomina e alla revoca dei membri del Consiglio di Amministrazione solo decorso almeno un anno dalla sua ammissione a far parte del Consiglio d’indirizzo.

A cura del Presidente della Fondazione e sotto la sua responsabilità viene tenuto un libro attestante i Fondatori e i Partecipanti in essere, nonché un libro verbali riportante le delibere assunte di volta in volta dal Consiglio d’indirizzo.
Il Consiglio d’indirizzo è convocato, almeno una volta all’anno, dal Presidente della Fondazione, anche se uscente, e ogni qualvolta lo ritenga opportuno, ovvero quando ne venga fatta richiesta da almeno la metà dei componenti del Consiglio d’indirizzo.

Il Consiglio d’indirizzo è convocato in forma scritta.
La convocazione deve essere inviata almeno otto giorni prima di quello previsto per la riunione, mediante avviso contenente l’ordine del giorno, la data, l’ora ed il luogo, da comunicarsi a ciascun componente per posta o per via telematica e deve essere pubblicata presso la sede legale mediante affissione in luogo visibile.

Il Consiglio d’indirizzo è validamente costituito quando sia presente la maggioranza assoluta degli aventi diritto e le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri presenti, fatta eccezione per la deliberazione relativa all’ammissione ed esclusione dei Partecipanti, che dovrà essere assunta con la maggioranza qualificata di almeno quattro quinti degli aventi diritto.

Qualora un membro non possa partecipare al Consiglio d’Indirizzo può delegare esclusivamente un altro componente dello stesso.
Un componente del Consiglio d’indirizzo non può essere portatore di più di una delega. I membri del Consiglio d’indirizzo possono rinunciare al diritto di partecipare al Consiglio d’indirizzo e a tutti i diritti connessi, mediante comunicazione scritta da inviare al Presidente della Fondazione stessa.

I Fondatori ed i Partecipanti possono essere esclusi dalla Fondazione in caso di gravissima violazione degli obblighi previsti dal presente Statuto o per comportamenti che abbiamo causato ingenti danni alla Fondazione; in tali casi la esclusione deve essere deliberata dal Consiglio d’indirizzo a maggioranza dei quattro quinti degli aventi diritto, tra i quali non si considera il membro da escludere, previa contestazione degli addebiti ed eventuale acquisizione delle giustificazioni.
II diritto di partecipare al Consiglio d’indirizzo non è trasmissibile né in caso di morte, né per atto tra vivi.

Art. 10 – Consiglio di Amministrazione – Nomina dei Consiglieri

Il Consiglio d’Amministrazione è composto da un numero di Consiglieri determinato dal Consiglio d’Indirizzo da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 11 (undici) Consiglieri. Un Consigliere viene nominato dall’Unione dei Comuni Terre d’Argine o, in caso di suo scioglimento, dai Comuni partecipanti alla Fondazione; tutti gli altri Consiglieri vengono nominati dal Consiglio d’Indirizzo.

Art. 11 – Consiglio di Amministrazione Durata – Decadenza

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni, fino alla nomina dei nuovi Consiglieri di amministrazione a seguito dell’approvazione del bilancio d’esercizio relativo al terzo anno del triennio dalla nomina del Consiglio stesso.

Tutti i Consiglieri sono rinominabili.
Qualora durante il mandato venissero a mancare uno o più Consiglieri il Consiglio d’indirizzo e l’Unione delle Terre d’Argine, ciascuno per quanto di propria competenza, nomina i sostituti che restano in carica fino alla scadenza naturale dell’intero Consiglio.

Qualora venisse meno la maggioranza o la totalità dei membri, l’intero Consiglio di Amministrazione si intende decaduto e si procede alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.
I singoli Consiglieri decadono qualora, senza giustificato motivo, non partecipino a tre riunioni consecutive ovvero ad un numero di riunioni pari alla metà più una delle riunioni che si svolgono nel corso del medesimo anno solare.

Art. 12 – Consiglio di Amministrazione – Poteri

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri necessari per l’amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare:

  • approva entro il 31 ottobre di ogni anno il bilancio preventivo dell’esercizio successivo ed entro il 30 aprile di ogni anno il bilancio consuntivo dell’anno precedente;
  • delibera l’accettazione di contributi, eredità, legati e donazioni, nonché gli acquisti e le alienazioni dei beni mobili ed immobili;
  • delibera gli incrementi del patrimonio;
  • dispone il più sicuro e conveniente impiego del patrimonio in altri valori mobiliari, ovvero in beni immobili;
  • delibera su eventuali accordi di collaborazione tra la Fondazione ed altri Enti o persone fisiche;
  • provvede alla nomina del Presidente e del Vice-Presidente;
  • provvede all’assunzione e al licenziamento dell’eventuale personale e ne determina il trattamento giuridico ed economico rispettando i limiti comma 6 art. 10 Dlgs 460/97;
  • provvede all’istituzione ed all’ordinamento degli uffici della Fondazione;
  • delibera i poteri ed i compiti che ritiene di conferire al Presidente in aggiunta a quelli a lui già spettanti per Statuto;
  • delibera eventuali regolamenti;
  • ha la facoltà di costituire commissioni apposite che funzionino da organismi consultivi per le attività della Fondazione, stabilendone i compiti, durata, eventuali compensi a favore dei membri o anche solo ad uno o ad alcuni di essi;
  • delibera, con la presenza e con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei suoi componenti, le modifiche dello Statuto;
  • delibera lo scioglimento della Fondazione a norma di quanto previsto dal successivo art. 16.

I componenti del Consiglio di Amministrazione hanno diritto solo al rimborso delle spese effettuate in relazione all’esercizio delle funzioni attribuite.

Art. 13 – Consiglio di Amministrazione Funzionamento

Il Consiglio d’amministrazione si riunisce almeno quattro volte l’anno e ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno ovvero su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.
E’ presieduto dal Presidente della Fondazione e, in sua assenza dal Vice Presidente o, in assenza di quest’ultimo, dal consigliere più anziano d’età, e delibera, con la presenza della maggioranza dei membri aventi diritto, a maggioranza dei membri intervenuti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
La convocazione deve essere scritta, deve riportare l’indicazione del giorno, del luogo ed ora dell’adunanza, nonché dell’ordine del giorno e deve essere recapitata ai Consiglieri (anche per via telematica) almeno tre giorni prima della riunione.
Per adottare le modifiche statutarie, da sottoporre all’approvazione della autorità di vigilanza, occorre il voto favorevole di almeno i due terzi dei componenti il Consiglio di Amministrazione.
Le delibere devono essere prese con voto palese.
Il Presidente cura la redazione dei verbali del Consiglio di Amministrazione da trascrivere su apposito libro, nominando eventualmente un segretario anche esterno alla Fondazione.

Art. 14 – Il Presidente

Il Presidente, nominato dal Consiglio d’Amministrazione, ha il compito di presiedere il Consiglio stesso e il Consiglio d’Indirizzo.
Al Presidente è attribuita la rappresentanza della Fondazione di fronte terzi e in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch’esso nominato dal Consiglio d’Amministrazione.
Il Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio d’Amministrazione e, in caso d’urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell’adunanza immediatamente successiva.

Art. 15 – Revisore dei conti

La vigilanza sulla gestione contabile e finanziaria della Fondazione è esercitata da un Revisore dei Conti nominato dal Consiglio d’Indirizzo e scelto tra persone iscritte nell’apposito Albo.
Il Revisore dei conti dura in carica tre anni ed è immediatamente rieleggibile.
Il Revisore dei Conti esercita il controllo amministrativo-contabile e finanziario della gestione e verifica la regolare tenuta della contabilità e dei libri sociali oltre ad esaminare il bilancio consuntivo annuale e redigere una relazione di accompagnamento al bilancio medesimo.
Il Revisore dei conti può partecipare alle riunioni del Consiglio d’indirizzo e del Consiglio d’Amministrazione.

TITOLO IV
Art. 16 – Durata ed estinzione

La Fondazione non ha durata determinata.
Il Consiglio d’Amministrazione, con la maggioranza dei tre quarti, può deliberare lo scioglimento della Fondazione, qualora ritenga esauriti o irraggiungibili gli scopi statutari, richiedendo all’Autorità tutoria di dichiararne l’estinzione ai sensi dell’art. 27 Cod. Civ.

In caso di scioglimento il Consiglio di Amministrazione:

  • nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio residuo ai sensi dell’art. 30 del Codice Civile e degli artt. 11 e 21 delle Disposizioni del medesimo;
  • determina le modalità di devoluzione dei beni rimasti dopo esaurita la liquidazione ai sensi dell’art. 31 del Codice Civile osservando le disposizioni vigenti, fermo l’obbligo di devolvere il patrimonio residuo della Fondazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di utilità pubblica, salvo diversa destinazione imposta dalla legge e fatto sempre salvo il parere dell’autorità di controllo sugli enti non profit istituita ai sensi del d.lgs 460/97.

Art. 17 – Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme vigenti in materia.

 

 

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